Art. 53.
(Forma vincolata dell'appello).

      1. L'atto d'appello deve contenere:

          a) l'indicazione esatta della corte d'appello tributaria cui è diretto;

          b) l'indicazione dell'appellante e delle altre parti interessate nei cui confronti è proposto;

          c) gli estremi precisi della sentenza impugnata o dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione pronunciata in primo grado, ai sensi dell'articolo 47, comma 10;

          d) l'esposizione sommaria dei fatti;

          e) l'oggetto preciso della domanda;

          f) i motivi specifici dell'impugnazione riferiti soltanto alla sentenza contestata o all'ordinanza di cui alla lettera c).

      2. L'atto d'appello è dichiarato inammissibile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi tassativamente

 

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indicati dal comma 1 del presente articolo o se non è sottoscritto a norma dell'articolo 18, comma 4. Per l'ufficio la sottoscrizione deve essere eseguita dal direttore.
      3. L'atto d'appello è proposto nelle forme di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti costituite, che hanno partecipato al giudizio di primo grado, e deve essere depositato a norma dell'articolo 22, commi 1, 2 e 3. Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione dell'appello, copia dell'atto d'appello stesso presso l'ufficio di segreteria del tribunale tributario che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza impugnate.
      4. Subito dopo il deposito dell'atto di appello, la segreteria della corte d'appello tributaria richiede alla segreteria del tribunale tributario la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere la copia autentica della sentenza o dell'ordinanza; la suddetta trasmissione deve essere eseguita entro cinque giorni dalla richiesta.